1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI) per difendere, in cooperazione con l'AE secondo le disposizioni della presente legge, la Repubblica
a) eversione di qualunque natura;
b) terrorismo;
c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;
d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;
e) movimenti migratori;
f) minacce biologiche ed ecologiche;
g) spionaggio industriale e scientifico.
3. L'AI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui al presente articolo, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
4. L'AI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.
5. L'AI ha alle proprie dipendenze i centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.